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Obblighi per i possessori di cani

Ordinanza n. 10/2010
Prot. n. 2682

IL SINDACO

PREMESSO:

  • che molti cittadini hanno segnalato che i proprietari dei cani non raccolgono le deiezioni dei propri animali;
  • che diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici, senza guinzaglio e senza museruola;
  • che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc...) per incuria dei proprietari/detentori/conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, recando disturpo, disagio, pericolo per i pedoni e frontisti, nonchè pregiudizio per il pubblico decoro;

RITENUTO di adottare i provvedimenti conseguenti per limitare i disagi ed evitare problemi igienici agli utenti dei luoghi pubblici, nonchè per garantire maggiore sicurezza e pulizia del paese;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03.03.2009 pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281;

VISTO il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

VISTA la Legge 689/1981;

ORDINA

che i proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettera c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dagli articoli 1, 2, 4 dell'ordinanza 3 marzo 2009 hanno l'obbligo di:

  • utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
  • di adottare tutti gli altri accorgimenti ed obblighi contenuti nella richiamata ordinanza ministeriale alla quale si rimanda in modo integrale e sostanziale;

ORDINA ALTRESI'

a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sé strumetni idonei alla raccolta delle stesse.

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delel norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio.

La presente ordinanza sarà pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio ed inoltre verrà:

  • annotata nel registro delle ordinanze;
  • pubblicata sul sito del Comune di Castelverde;
  • resa nota alla cittadinanza mediante pubblici avvisi;
  • trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale;
  • trasmessa alla stazione Carabinieri di Castelverde;
  • trasmessa in copia ai proprietari di cani (elenco desunto dal portale anagrafe canina della Regione Lombardia)

Chiunque violi le disposizioni previste nella presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Demanda agli Agenti della Polizia Locale e a chiunque ne abbia l'obbligo, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e auotnomia funzionale.

AVVERTE

  • che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a norma di legge;
  • a norma dell'art. 3 comma 4 legge 07/08/1990 n. 241, che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avanti al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Dalla Residenza Municipale, 16 aprile 2010

Il Sindaco
(Prof. Carmelo Lazzarini)
f.to Carmelo Lazzarini



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tel: 0372424311
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