Dichiarazioni sostitutive

Ultima modifica 4 maggio 2017

Autodichiarazione - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono dichiarazioni rese dall'interessato in merito a stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elencazione dell'autocertificazione (vedi sezione "approfondimenti" di questa scheda).

Queste dichiarazioni non possono comunque andare al di là dell'attestazione della conoscenza da parte dell'interessato.

Per i cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani; per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea la possibilità di effettuare le autodichiarazioni è limitata ai residenti in Italia e solo per quei fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Nell'autodichiarazione deve essere indicata la disponibilità all'uso dei dati personali da parte dell'Amministrazione Pubblica per i fini per cui è inoltrata come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 "Codice Privacy".

Costo
L'autodichiarazione è sempre gratuita.

Riferimenti normativi
Importanti modifiche che semplificano le procedure riguardanti gli atti amministrativi, sono state accorpate nel DPR 28/12/2000 n. 445.


Autocertificazione - Dichiarzione sostitutiva di certificazione

Il cittadino dichiara con valore di legge, sotto la propria responsabilità, ciò che prima veniva rilasciato, mediante certificati, dalla Pubblica Amministrazione.

L'autocertificazione sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai Gestori dei servizi pubblici.

Per l'autocertificazione è sufficiente un foglio di carta sul quale apporre la propria firma senza autentica, nel quale è possibile dichiarare stati personali, oppure compliare l'apposito modulo, scaricabile qui.

La validità dell'autocertificazione è data dalla firma (non autenticata).

L'autocertificazione sostituisce i seguenti certificati:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici e civili
  • stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo)
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita o morte
  • obblighi militari
  • iscrizioni in albi o elenchi pubblici
  • titoli di studio, esami sostenuti
  • qualifiche professionali
  • professione esercitata
  • appartenenza ad ordini professionali
  • stato di disoccupazione
  • condizione di pensionato o studente
  • titolarità di licenze e autorizzazioni amministrative
  • condizioni di erede, proprietario, conduttore
  • possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA
  • dati dell'anagrafe tributaria
  • iscrizioni ad associaizoni di categoria, enti e servizi privati
  • qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore e curatore
  • non aver riportato condanne penali
  • situazione reddituale o economica
  • assolvimento obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

La normativa stabilisce inoltre che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza possono essere provati, in sostituzione dei relativi certificati, da un documento di riconoscimento valido.

Inoltre l'amministrazione non può in nessun caso sospendere o ritardare i tempi di inizio di un procedimento per la verifica d'ufficio di quanto dichiarato dal cittadino in una autocertificazione.

E' possibile inviare l'autocertificazione per posta, fax e via telematica e di farla consegnare agli sportelli delle amministrazioni pubbliche da altri.

Le autocertificazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificabile dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

La pubblica amministrazione deve accettare l'autocertificazione. Il rifiuto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Nel rapporto tra privati il riconoscimento della validità dell'autocertificazione resta a discrezione del privato che richiede il certificato o documento.

Non è possibile utilizzare l'autocertificazione per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all'UE, marchi e brevetti.

Nell'autocertificazione deve essere indicata la disponibilità all'uso dei dati personali da parte dell'Amministrazione Pubblica per i fini per cui l'autocertificazione è inoltrata come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 "Codice Privacy".

I certificati relativi alle situazioni personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte, titoli di studio) hanno validità illimitata.

Costi
L'autocertificazione è sempre gratuita.

Riferimenti normativi
Importanti modifiche che semplificano le procedure riguardanti gli atti amministrativi, sono state accorpate dal DPR 28/12/2000 n. 445

Modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione
12-08-2021

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