Cessione di fabbricato

Ultima modifica 16 novembre 2017

Art. 12 del del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito in legge 18.05.1978 n. 191

Chiunque cede(1) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna(2) dell'immobile(3), la sua esatta ubicazione nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario(4).

  1. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giiuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei loali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compliare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.
  2. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o dalla firma del contratto. Inoltre, poichè la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
  3. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
  4. La comunicazione deve avvenire mediante consegna presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo (in allegato alla pagina). La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Modulo per dichiarazione cessione di fabbricato
12-08-2021

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